Al termine della quindicesima giornata di Serie C, il Giudice Sportivo Dott. Stefano Palazzi, assistito da Irene Papi e dal Rappresentante dell'A.I.A. Sig. Silvano Torrini, ha adottato i seguenti provvedimenti inerenti le compagini pugliesi e lucane:

DIRIGENTI ESPULSI

INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA' IN SENO ALLA F.I.G.C., A RICOPRIRE CARICHE FEDERALI ED A RAPPRESENTARE LA SOCIETA' NELL'AMBITO FEDERALE A TUTTO IL 19 DICEMBRE 2024 ED € 500,00 DI AMMENDA

GRECO VINCENZO (AZ PICERNO) per avere, al termine della gara, tenuto una condotta irriguardosa e ingiuriosa: 1. nei confronti dell’Arbitro in quanto gli si avvicinava con fare minaccioso e pronunciava frasi irrispettose e offensive nei suoi confronti per contestarne l’operato; 2. nei confronti di un Collaboratore della Procura Federale, in quanto, nella medesima circostanza, proferiva frasi irriguardose e offensive anche al suo indirizzo, provocando altresì anche la reazione dei tifosi della propria squadra, i quali inveivano nei confronti dei Collaboratori della Procura Federale; 3. successivamente, all’ingresso degli spogliatoi, sempre nei confronti del Collaboratore della Procura Federale, in quanto reiterava la sua condotta e cercava il contatto fisico, senza riuscirci solo grazie all’intervento degli Steward. Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt.4, 13, comma 2, e 36, comma 2, lett. a) C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta, la gravità della condotta posta ed il ruolo dirigenziale apicale ricoperto dal GRECO (r. Arbitro, r. proc. fed., r. c.c., panchina aggiuntiva).

ALLENATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

TOMEI FRANCESCO (AZ PICERNO) per avere, al 50° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta irriguardosa nei confronti dell’Arbitro in quanto, usciva dall’area tecnica e calciava una bottiglietta d’acqua sul terreno di gioco in segno di protesta verso una decisione arbitrale. Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 4, 13, comma 2, e 36, comma 2, lett. a), C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta.

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA ED € 500,00 DI AMMENDA

VITALI PABLO (AZ PICERNO) A) una gara effettiva di squalifica per doppia ammonizione; B) € 500,00 di ammenda, per aver tenuto un comportamento non corretto, in quanto, alla notifica del provvedimento di espulsione, mentre usciva dal terreno di gioco colpiva tabellone LED posto dietro la porta danneggiandolo. Misura della sanzione in applicazione degli artt. 4, 13, comma 1, C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta (r. Arbitrale, r. c.c. - documentazione fotografica, obbligo di risarcimento danni se richiesto).

CALCIATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (V INFR) 

 GONNELLI LORENZO (AUDACE CERIGNOLA)

ESPOSITO EMMANUELE (AZ PICERNO)

ERRADI BILAL (POTENZA)

 MASTROMONACO GIAN LUCA (TARANTO)

LEONETTI VITO (TEAM ALTAMURA

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IX INFR)

DE SANTIS IVAN FRANCESCO (TARANTO)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)

VEZZONI FRANCO ORLANDO (FOGGIA)

SCHIMMENTI EMANUELE (POTENZA)

CONTESSA SERGIO (TARANTO

Sezione: Serie C / Data: Mar 19 novembre 2024 alle 18:46
Autore: Lorenzo Ruggieri
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