Si è concluso ieri il terzo turno di Serie C. Nella giornata di oggi, dunque, il Giudice Sportivo Stefano Palazzi ha reso note le squalifiche comminate ai vari tecnici, dirigenti e giocatori, nonché le ammende a carico delle società. Queste le sanzioni inerenti le società pugliesi militanti nel Girone C:

"SOCIETA'

AMMENDA € 1.500,00

FOGGIA A) per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori, integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti: 1. nell’avere acceso, prima dell’inizio della gara, numerosi fumogeni all’interno del Settore Curva Nord determinando, con tale condotta, un ritardo di circa quattro minuti nell’avvio della gara, in attesa che tornasse una corretta visibilità; 2. nell’avere lanciato, al 52° minuto del secondo tempo, dal settore Tribuna Est - anello superiore - una bottiglietta di plastica semivuota contenente liquido sul terreno di gioco in direzione dei giocatori della squadra avversaria mentre festeggiavano la segnatura di una rete, senza conseguenze; B) per avere i suoi sostenitori presenti nel Settore Curva Sud - anello superiore: 1. al 7° minuto del secondo tempo, puntato per circa dieci secondi un raggio laser luminoso di colore verde in direzione del portiere della squadra avversaria; 2. al 45° minuto del secondo tempo, puntato un raggio laser luminoso di colore verde in direzione di un calciatore della squadra avversaria (mentre si apprestava a lasciare il terreno di gioco a seguito del provvedimento di espulsione). In entrambe le predette circostanze il fascio laser attingeva al viso i calciatori. Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13, comma 2, 25, comma 3 e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive, rilevato che non si sono verificate conseguenze dannose ulteriori rispetto al ritardo nell’avvio della gara e considerate le misure previste e poste in essere in applicazione dei modelli organizzativi attuati ex art. 29 C.G.S. (r. Arbitrale, r. proc. fed., r. c.c.).

AMMENDA € 1.000,00

TARANTO per avere, la totalità dei suoi sostenitori posizionati nel Settore Ospiti intonato, al 6° minuto del primo tempo e al 25° minuto del secondo tempo, cori 14/38 offensivi e insultanti nei confronti dei tifosi avversari che, in applicazione dei principi enunciati dalla CGF a Sezioni Unite nella decisione pubblicata nel CU 179/CGF (2013/2014), emanata su ricorso del Frosinone Calcio, devono essere qualificati quali insulti beceri e di pessimo gusto, ma non idonei a porre in essere un comportamento discriminante ripetuti (nella seconda circostanza), per due minuti consecutivamente. Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, 25, comma 3 e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti e considerato che la società sanzionata disputava la gara in trasferta e i modelli organizzativi attuati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed., r. c.c.).

AMMENDA € 500,00

AUDACE CERIGNOLA per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori, integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’avere lanciato, al 25° minuto del primo tempo, un petardo nel recinto di gioco, senza conseguenze. Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, 25, comma 3 e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti, rilevato che la società sanzionata disputava la gara in trasferta e considerati i modelli organizzativi attuati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed., r. c.c.).

ALLENATORI NON ESPULSI

AMMONIZIONE (I INFR)  GAUTIERI CARMINE (TARANTO)

CALCIATORI ESPULSI SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE ED AMMONIZIONE (I INFR)

YEBOAH ANKRAH PHILIP (MONOPOLI) per avere, al 46° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta violenta nei confronti di un calciatore avversario in quanto, dopo un contrasto di gioco con quest’ultimo, reagiva colpendolo con una manata al volto, senza conseguenze. Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2 e 38 C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta e considerato da una parte, che non risultano conseguenze a carico dell'avversario e, dall’altra, il tipo di colpo inferto e la delicatezza della parte del corpo dell’avversario attinta dal colpo (r. Arbitrale, supplemento r. Arbitrale).

AMMONIZIONE (II INFR) 

SABBATANI ANTONIO (TEAM ALTAMURA)

AMMONIZIONE (I INFR)

GONNELLI LORENZO (AUDACE CERIGNOLA)

PARIGINI VITTORIO (AUDACE CERIGNOLA)

TASCONE MATTIA (AUDACE CERIGNOLA)

ORLANDO FRANCESCO (FOGGIA)

CRISTALLO CLAUDIO (MONOPOLI)

PACE FEDERICO (MONOPOLI)

VITALE SAMUELE (MONOPOLI)

VITERITTI ORLANDO (MONOPOLI)

DE SANTIS IVAN FRANCESCO (TARANTO)

DEL FAVERO MATTIA (TARANTO)

FIORANI MARCO (TARANTO)

SHIBA CRISTIAN (TARANTO)

BUMBU JONATHAN (TEAM ALTAMURA)

DIPINTO NICOLA (TEAM ALTAMURA)

GIGLIOTTI GUILLAUME RENE (TEAM ALTAMURA)

PESCHETOLA LORENZO (TEAM ALTAMURA)

POGGESI ANDREA (TEAM ALTAMURA)"

Sezione: Primo piano / Data: Mar 10 settembre 2024 alle 15:29
Autore: Lorenzo Ruggieri
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