Multa salata per il Taranto, esattamente di 2500 euro, inflitta per dei comportamenti scorretti e pericolosi dei suoi tifosi nell'ultimo match contro il Crotone. Di seguito, il comunicato del giudice sportivo: 

"A) Per fatti contrari alle norme in materia di ordine e sicurezza, nonché per atti di violenza commessi dai suoi sostenitori, collocati nel Settore Curva Nord Ospiti, i quali hanno integrato una situazione di pericolo per l'incolumità pubblica, consistenti nel lancio di:

Al 7° minuto del primo tempo, un petardo e un fumogeno sul terreno di gioco, senza conseguenze;

All'8° minuto del primo tempo, un petardo e un fumogeno sul terreno di gioco, senza conseguenze;

Durante la gara, un petardo indirizzato verso la Tribuna Scoperta Nord, occupata dai tifosi avversari, provocando il danneggiamento di un seggiolino;

Al 46° minuto del primo tempo, una bottiglietta d'acqua semipiena da mezzo litro sul terreno di gioco.

B) Per il comportamento tenuto dalla totalità dei sostenitori (100%) presenti nel Settore Curva Nord Ospiti, che hanno intonato:

Al 18° minuto del primo tempo, un coro oltraggioso nei confronti delle Forze dell’Ordine, ripetuto per tre volte;

Al 32° minuto del primo tempo, un coro offensivo e insultante nei confronti dei tifosi avversari, ripetuto per due minuti consecutivi. Secondo i principi enunciati dalla CGF a Sezioni Unite nella decisione pubblicata nel CU 179/CGF (2013/2014), emanata su ricorso del Frosinone Calcio, tale coro deve essere qualificato come un insulto volgare e di pessimo gusto che, direttamente o indirettamente, ha comportato offesa, denigrazione o insulto per motivi di origine territoriale, ma non è idoneo a configurare un comportamento discriminante;

Al 23° minuto del secondo tempo, un coro oltraggioso nei confronti delle Forze dell’Ordine, ripetuto per un minuto consecutivo.

Considerata la continuazione dei comportamenti, si stabilisce la misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, 25, comma 3, e 26 C.G.S. Valutate le modalità complessive dei fatti, inclusa la pericolosità del lancio del petardo nel settore occupato dai tifosi avversari e la particolare gravità del comportamento descritto al punto B.2, si rileva che la società sanzionata ha disputato la gara in trasferta. Si tiene inoltre conto dei modelli organizzativi adottati, come previsto dall'art. 29 C.G.S. (rapporto del procuratore federale, rapporto del commissario di campo, documentazione fotografica - obbligo di risarcimento del danno se richiesto)".

Sezione: Serie C / Data: Mer 23 ottobre 2024 alle 09:49
Autore: Giovanni Scialpi
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